Associazione "NaturalMente"
Statuto
Art. 1 Denominazione e sede.
In data 29 Marzo 2010 si è costituita l'associazione culturale denominata "NaturalMente" quì di seguito chiamata per semplicità Associazione.
Ne sono Soci fondatori ......(omiss)
La sede legale dell'Associazione è in via Fonte Gallina, snc - 02032, Fara in Sabina (Rieti). Un eventuale mutamento della sede legale potrà avvenire dietro votazione dell'assemblea ordinaria. L'Associazione potrà costituire delle sedi secondarie nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.
Art. 2 - Finalità e scopi e durata.
L'Associazione è una libera associazione apartitica, apolitica, senza fini di lucro o religiosi. L'Associazione ha durata illimitata ed è regolata dal presente Statuto.
Scopo dell'associazione è diffondere ed integrare le discipline e le tecniche naturali per il riequilibrio energetico e il benessere psico-fisico, con particolare attenzione alle discipline e tecniche e progetti che migliorino la qualità di vita delle persone e il loro benessere personale consentendo una integrazione tra gli aspetti fisici, emozionali, mentali e spirituali propri di ogni essere umano.
Al fine di raggiungere i propri scopi l'Associazione si propone di :
- Sviluppare il benessere psicofisico e mentale attraverso la crescita personale e l'ampliamento della consapevolezza di se stessi.
- Supportare e utilizzare le tecniche di crescita personale naturali che avviano l'uomo ad una connessione più profonda con se stessi e con la vita.
- Promuovere e divulgare le cure naturopatiche e nutrizionali come elemento fondamentale del benessere personale.
- Promuovere e divulgare le cure attraverso la Pranoterapia, antica arte per il riequilibrio energetico e l'auto guarigione naturale della tradizione popolare.
- Organizzare seminari e sedute esperienzali sia individuali che collettive di discipline e tecniche naturali quali a titolo indicativo e non esaustivo di: Pranoterapia, Dorn-Breuss, Yoga, Bionergetica, valutazione e determinazione dei bisogni nutritivi ed energetici.
- Organizzare, promuovere e favorire seminari, intensivi, corsi di formazione e di perfezionamento teorici e pratici, scambi di trattamenti per il riequilibrio bienergetico e divulgare le esperienze effettuate mediante convegni, dibattiti, serate a tema, conferenze.
- Promuovere e favorire studio, ricerca e applicazione di discipline e tecniche per il benessere psico-fisico.
- Promuovere la crescita umana degli individui come singoli e come membri della comunità a cui appartengono, delle famiglie in cui vivono, delle organizzazioni in cui lavorano.
-Contribuire ad una maggiore “conoscenza – consapevolezza” dell'uomo fatta di rispetto e responsabilità verso se stesso e gli altri, promuovendo integrazione, aggregazione, scambi culturali in una visione olistica dell'uomo.
- Organizzare, promuovere e favorire manifestazioni culturali, artistiche, ludiche, ricreative, didattiche, e sportive rivolte a minori e adulti.
- Diffondere i metodi preventivi collegati al settore del benessere: riconoscendo predisposizioni squilibri energetici e comportamenti inadeguati o tali da non favorire uno stato di benessere psico fisico ottimale e fornendo consigli idonei a prevenire l'insorgenza dei disturbi collegati al benessere della persona attraverso la stimolazione della capacità di guarigione e di autoconsapevolezza propria di ogni individuo, tramite specifiche tecniche competenze e qualifiche dei soci o collaboratori.
- Organizzare, promuovere e favorire incontri e scambi culturali tra i propri Soci ed altri Centri, Circoli, Associazioni, Aziende, Enti, Società, Amministrazioni Pubbliche nonché dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possano favorire il conseguimento dei fini sociali.
- Organizzare, promuovere e favorire la produzione, pubblicazione e distribuzione di supporti e materiali per l'insegnamento e la diffusione di tecniche naturali per il riequilibrio energetico e d emotivo, il benessere psico-fisico e la corretta nutrizione, inclusi libri, pubblicazioni periodiche ed audiovisivi.
- Dotarsi di strutture, attrezzature, strumenti e quanto altro sia ritenuto necessario e/o opportuno per la realizzazione dello scopo sociale.
L'Associazione potrà avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite nel rispetto della normativa fiscale ed amministrativa vigente in materia, e potrà raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione stessa ed a favorire il suo sviluppo.
Art. 3 - I Soci.
Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti, che ne condividono gli scopi. Le persone giuridiche, le associazioni e gli enti saranno associati mediante la figura del Presidente protempore quale rappresentante o mandatario delle stesse e pertanto avranno diritto ad un solo voto in assemblea.
Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire cittadini di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. La domanda di iscrizione per i minori di anni 18 deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci. I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e i regolamenti e ne fanno le proprie finalità. L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda scritta da parte del Consiglio Direttivo. Le quote sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo
Gli aderenti si dividono nelle seguenti categorie:
Socio Fondatore
- Sono Soci fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo. Essi fanno parte, in modo permanente, del Consiglio direttivo e quali titolari di carica o quali Consiglieri Aggiunti con diritto di voto. I Soci Fondatori sono tenuti al versamento della quota annuale.
Socio Ordinario
- Soci Ordinari: sono coloro che vogliono partecipare e collaborare alla realizzazione degli scopi statutari ed alle attività promosse dall'associazione godendo di particolari facilitazioni.
Socio Affiliato
- I Soci Affiliati sono coloro che, avendo espresso il desiderio di divenire soci, partecipano alle attività dell'Associazione con ridotta attività personale e usufruiscono delle iniziative promosse a scopo conoscitivo.
Tali Soci sono tenuti ad un versamento per ottenere la Tessera Annuale ed ad un eventuale contributo per la partecipazione alle attività che l'Associazione organizza in proprio o mediante strutture ad essa assimilabili. Tale contributo e' stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Socio Onorario
Il Consiglio Direttivo può, all'unanimità, nominare Soci Onorari persone ritenute particolarmente meritevoli e degne, che condividano interessi ed obiettivi dell'Associazione. I Soci Onorari fanno parte, di diritto, del Consiglio Direttivo quali Consiglieri Aggiunti.
Art. 4 - Ammissione dei Soci.
L'ammissione dei Soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal consiglio direttivo.
L'ammissione dei soci affiliati avviene automaticamente all'atto della sottoscrizione della tessera.
Art. 5 - Doveri dei Soci.
L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. A tal fine il Socio è tenuto:
- a corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- a corrispondere i contributi integrativi finalizzati alla partecipazione di iniziative organizzate dall'Associazione nelle modalità previste dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto e delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
- a difendere il buon nome dell'Associazione e osservarne le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.
Art. 6 - Perdita della qualifica di Associato
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per manifesta indegnità personale, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell' Associazione.
Art. 7 - Organi dell'Associazione.
Gli organi dell'associazione sono:
Assemblea dei soci.
Consiglio direttivo
Il Presidente dell'associazione.
Il collegio dei revisori
Comitato scientifico
Art. 8 – Assemblea Generale dei Soci – composizione
L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. E' il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta dai tutti i Soci Fondatori Ordinari, Onorari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Potranno prender parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua. I Soci possono farsi rappresentare da altra persona mediante delega scritta. E' ammessa una sola delega per ciascun intervenuto. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
Art. 9 – Competenze dell'Assemblea Ordinaria
L'assemblea ordinaria si riunisce ogni anno, entro il mese di aprile e secondo le necessità del caso, per deliberare l'approvazione del rendiconto economico e finanziario a consuntivo, e di quello preventivo.
La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 15 giorni prima della data di convocazione o con comunicazione con lettera o con posta elettronica da inviare al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dei Soci almeno 8 giorni prima della data di convocazione.
La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci aventi diritto (Fondatori Ordinari, Onorari), che potranno proporre l'Ordine del Giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto (metà più uno), e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L'Assemblea Ordinaria è altresì competente a deliberare in merito:
- all'elezione del Consiglio direttivo;
- ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 – Competenze dell'Assemblea Straordinaria
Viene convocata l'Assemblea straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno dalla metà più uno dei Soci aventi diritto.
L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L'Assemblea Straordinaria delibera:
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulle proposte di modifica dello statuto;
- sul trasferimento della sede dell'associazione;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto al Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Verbalizzazione
L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione elegge tra i Soci presenti un Presidente e un Segretario.
Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea.
I Verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 8 Consiglieri. Viene nominato dall'assemblea ordinaria ogni 4 anni. I Soci fondatori sono membri del Consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo all'atto della nomina provvede ad eleggere il Presidente e un Vicepresidente del Consiglio e dell'Associazione stessa, e nomina un tesoriere e il Segretario dell'Associazione.
I Consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito.
Art. 13 – Competenza del Consiglio Direttivo
Al Consiglio spetta di:
a) programmare le attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione e organizzarle affidando l'incarico ad uno o più componenti del Consiglio direttivo, a Soci o Esterni;
b) assumere deliberazioni in merito al modo di agire durante l'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e curare l'ordinaria amministrazione;
c) deliberare sulle domande d'ammissione dei Soci e proporre all'assemblea le eventuali esclusioni dei Soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
d) fissare gli eventuali contributi associativi integrativi per tutte le attività svolte dall'Associazione;
e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, deliberare le quote associative annue;
g) fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci (da svolgersi almeno una volta l'anno).
Il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.
Art. 14 – Delibere del Consiglio e convocazione
Il Consiglio Direttivo si raduna nella sede sociale, o in altra sede concordata, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori. Le convocazioni saranno effettuate dal Presidente mediante comunicazione a ciascun amministratore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, nei casi urgenti, mediante posta elettronica, telegramma, fax o telefono da inviarsi almeno un giorno prima.
Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica.
Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Di ogni riunione del Consiglio il Segretario provvede a redigere il Verbale, dando atto:
- dei partecipanti presenti;
- dell'oggetto della riunione;
- delle delibere del Consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse;
I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario.
Art. 15 – Il Presidente
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione; ne ha la firma, che può delegare. Riceve il mandato dal Consiglio Direttivo, appositamente convocato, per agire e resistere in giudizio, in rappresentanza dell'Associazione, nominando avvocato e procuratori alle liti.
Può delegare i suoi poteri ai membri del Consiglio Direttivo.
Presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente.
Il Presidente:
- esercita per potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo con responsabilità di risultato;
- adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sentiti, se possibile, anche informalmente, i componenti dello stesso. Qualsiasi decisione presa in questo modo deve successivamente essere sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo;
- ha il compito di aprire conti correnti presso gli Istituti Bancari;
- esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
In caso di vacanza della carica di Presidente ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice-Presidente, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea entro 90 giorni dalla vacanza.
Art. 16 – Il Segretario e il Tesoriere
Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.
Il tesoriere cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, predispone la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.
Art. 17 – I revisori dei Conti
L'Associazione, se richiesto dalla Legge o se ritiene opportuno, nomina revisori dei Conti a cui spetta, nella forma e nei limiti d'uso, il controllo della gestione amministrativa dell'Associazione. Essi dovranno redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti vengono nominati in numero di massimo cinque (tre effettivi e due supplenti) dall'Assemblea dei Soci e durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo della loro competenza.
Art. 18 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e di appoggio al Consiglio Direttivo e rappresenta interfaccia dell'Associazione nei confronti del mondo scientifico ed accademico.
È composto da membri scelti dal Consiglio Direttivo tra esperti e studiosi multidisciplinari in ambito di discipline e tecniche per le Cure Naturali e mediche. Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente del Comitato Scientifico il cui compito è di coordinare l'attività scientifica del comitato e dell'associazione attivando collaborazioni con esperti utili agli scopi statutari. Le nomine al comitato hanno la durata massima di quattro anni rinnovabili.
Art. 19 – Compensi e Trasmissibilità delle quote sociali.
Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito. Vi è assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve di capitale, durante la vita associativa.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Ai Consiglieri ed a tutti i Soci che hanno un incarico organizzativo nell'ambito di eventi e iniziative potrà essere riconosciuto un rimborso delle spese sostenute e documentate per viaggio, vitto e alloggio, solo nel caso in cui le trasferte siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 20 – Entrate dell'Associazione e Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è formato da tutti i beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi straordinari o di ammissione da parte di imprese, privati o enti pubblici e privati, nonché da eventuali avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione e costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella misura complessiva di Euro 100,00 (centoeuro/00) versati in parti uguali dai fondatori stessi.
L'Associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
1) quote annuali degli associati;
2) contributi degli Associati relativi a partecipazioni a corsi, manifestazioni, sedute esperenziali…
3) eredità, donazioni e legati;
4) contributi dello stato, dei Ministeri, delle Regioni, di enti locali, di enti ed istituzioni finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito degli scopi statutari;
5) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
6) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7) provenienti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
9) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
10) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
11) l'Associazione può inoltre chiedere ai Soci finanziamenti, che dovranno intendersi infruttiferi di interessi.
Nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali, l'Associazione potrà, in via ausiliarie a secondaria, comunque marginalmente, svolgere le seguenti attività commerciali:
a) prestazioni di servizi resi a Enti pubblici o privati;
b) partecipazione dei Soci a manifestazioni o iniziative promosse da enti pubblici o privati;
c) organizzazione o collaborazioni per iniziative culturali, sociali, ambientali o artistiche rese a enti pubblici o privati;
d) sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle attività statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione delle iniziative istituzionali;
e) l'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.
Art. 21 – Scioglimento e liquidazione
In caso d'estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad una Associazione od Ente scelti dall'Assemblea e avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.
Art. 22 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.